STATUTO Articolo I (Ente del Terzo settore, denominazione e iscrizione) L ’Associazione costituisce ente del Terzo settore, di cui al decret...

Associazione - Lo Statuto

STATUTO

Articolo I

(Ente del Terzo settore, denominazione e iscrizione)

L’Associazione costituisce ente del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, soggetto ad iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore sotto la denominazione “Associazione Solagnon - Un futuro migliore per i giovani del Togo - Ente del Terzo settore” siglabile “Associazione Solagnon Togo ETS”.

L’Associazione utilizza l’indicazione “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” ed indica gli estremi dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo II

(Attività, Scopo e Oggetto)

L’Associazione esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avente ad oggetto la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha carattere volontaristico e ispirazione cristiana, è apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l’Associazione promuove, finanzia e sostiene, senza scopo di lucro, progetti di formazione professionale e istruzione scolastica nella Repubblica del Togo rivolti a giovani e persone in condizioni svantaggiate, in collaborazione con le Diocesi della locale Chiesa cattolica. L’Associazione finanzia e sostiene, altresì, senza scopo di lucro, in Togo, in collaborazione con rappresentanti della Chiesa cattolica locale, progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria, progetti volti a favorire lo sviluppo in ambito locale di piccole attività artigianali e produttive, progetti volti a realizzare e manutenere strutture di accoglienza, ambulatori e dispensari medici, impianti ed infrastrutture, e ad acquistare mezzi e materiali da impiegare nelle relative attività, ed ogni altro occorrente progetto di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione svantaggiata e bisognosa del Togo.

L’Associazione può esercitare altresì “attività diverse” rispetto a quelle sopraccitate che costituiscono il suo oggetto principale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo III

(Sede)

L’Associazione ha sede legale in Comune di Torino (TO).

Articolo IV

(Soci)

Gli associati dell’Associazione sono iscritti nel libro degli associati e si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori gli associati che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Sono ordinari gli associati che il consiglio direttivo ammetta a partecipare all’Associazione successivamente alla costituzione.

Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione le persone di maggiore età e gli enti che ne condividano l’ispirazione e gli scopi, intendano perseguirli partecipando gratuitamente alle attività sociali e ne facciano richiesta per iscritto al  consiglio direttivo il quale delibera in merito entro due mesi dal ricevimento della richiesta. La deliberazione è motivata ed è comunicata all’interessato. L’ammissione dell'associato è annotata senza ritardo nel libro degli associati. Entro due mesi dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione, l’interessato può proporre reclamo all’assemblea che delibera in merito alla richiesta in occasione della prima convocazione successiva. La deliberazione è motivata ed è comunicata al reclamante.

La qualità di associato non è trasmissibile e viene meno per i motivi in appresso:

a. dimissioni, da comunicarsi per iscritto;

b. morte o sopravvenuta incapacità;

c. esclusione, deliberata dal consiglio direttivo qualora sia accertato che l'associato ha recato pregiudizio all’Associazione o ha contravvenuto alle norme statutarie o regolamentari o per motivi che ne determinino l’indegnità; la deliberazione è motivata ed è comunicata all’escluso che entro due mesi può proporre reclamo all’assemblea; l’assemblea delibera in merito in occasione della prima convocazione successiva; la deliberazione è motivata ed è comunicata al reclamante.

L'associato che abbia cessato di partecipare all’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né può ripetere i contributi versati.

Articolo V

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri, hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di esprimere il proprio pensiero e il proprio voto, di ottenere l’esame dei libri sociali, le informazioni e i documenti richiesti per iscritto al consiglio direttivo e di essere eletti alle cariche associative nel rispetto dello statuto e delle norme di legge vigenti.

Tutti gli associati hanno il dovere di operare per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, di osservare le previsioni dello statuto e dei regolamenti, le deliberazioni dell’assemblea e degli organi direttivi, di non recare pregiudizio all’Associazione e di essere degni di parteciparvi.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione degli associati all’Associazione e alla vita associativa.

E’ esclusa ogni difformità di rapporti e modalità associative.

Tutti gli associati hanno diritto di voto dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

Articolo VI

(Organi)

Sono organi dell’Associazione:

a. l’assemblea;

b. il consiglio direttivo;

c. il presidente;

d. il vice presidente;

e. i responsabili di progetto;

f. il segretario;

g. l’organo di controllo, qualora istituito;

h. il revisore legale dei conti, qualora istituito.

Le cariche sociali sono ricoperte gratuitamente.

Articolo VII

(Assemblea)

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all’assemblea.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati entro dieci giorni dalla richiesta.

L’assemblea si costituisce in sede ordinaria quando sia chiamata a deliberare in merito a:

a. approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo;

b. principi direttivi e programmi delle attività dell’Associazione;

c. nomina e revoca dei componenti il consiglio direttivo e sostituzione dei componenti cessati dalla carica prima del tempo;

d. contributi associativi;

e. nomina e revoca dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti;

f. ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto al proprio esame;

g. responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;

h. eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. reclami avverso le deliberazioni del consiglio direttivo in materia di ammissione ed esclusione dell’associato.

L’assemblea si costituisce in sede straordinaria quando sia chiamata a deliberare in merito a:

a. modifica dello statuto;

b. scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;

c. liquidazione e devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

L’assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, a cura del presidente mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all’ordine del giorno indirizzata agli associati con preavviso di almeno quindici giorni. I termini per la convocazione dell’assemblea sono ridotti a sette giorni qualora l’assemblea sia chiamata a deliberare in merito alla revoca di una carica sociale, alla copertura di una carica vacante o per motivate ragioni di urgenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione all’assemblea per delega, da conferirsi per iscritto unicamente ad altro associato. Ciascun associato partecipante può ricevere unicamente una delega.

E’ ammessa la partecipazione all’assemblea mediante collegamento telematico audiovisivo purché sia assicurata l’identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità per ciascuno di interloquire e scambiare documenti in tempo reale.

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e prende le proprie deliberazioni a maggioranza di voti.

L’assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati e prende le proprie deliberazioni a maggioranza di voti.

L’assemblea si reputa validamente costituita qualora, pur in difetto di formale convocazione, vi partecipino tutti gli associati ed è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza, dal partecipante all’uopo designato.

Articolo VIII

(Consiglio direttivo)

Al consiglio direttivo compete di:

a. amministrare l’Associazione e gestirne l’attività secondo le direttive dell’assemblea;

b. predisporre i progetti associativi;

c. curare la tenuta della contabilità, dei libri sociali e del registro dei volontari, qualora istituito;

d. esaminare ed approvare il bilancio o rendiconto;

e. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

f. curare le pubblicazioni riguardanti l’Associazione;

g. deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati;

h. adottare regolamenti;

i. istituire sedi secondarie e rappresentanze;

j. eleggere tra i propri componenti il presidente e il vice presidente;

k. nominare tra i propri componenti uno o più responsabili di progetto e il segretario.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti tra gli associati. I componenti del consiglio direttivo sono in carica per il tempo di tre anni, possono essere rieletti e hanno diritto di non accettare o rinunciare in ogni momento all’incarico. I componenti del consiglio direttivo che cessano dalla carica prima del tempo di tre anni sono sostituiti per il tempo residuo dai primi dei non eletti. In difetto, l’assemblea delibera in merito alla sostituzione per il tempo residuo dei consiglieri cessati.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, mediante idonea comunicazione recante indicazione degli argomenti da trattare almeno una volta ogni quadrimestre o quando ne sia fatta richiesta da uno dei propri componenti.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione della metà dei componenti e delibera a maggioranza di voti. E’ ammessa la partecipazione al consiglio mediante collegamento telematico audiovisivo purché sia assicurata l’identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità per ciascuno di interloquire e scambiare documenti in tempo reale. Il consiglio è presieduto dal presidente che risolve, con il proprio voto, eventuali situazioni di parità nelle votazioni.

I responsabili di progetto curano sotto il profilo tecnico e operativo le attività inerenti la realizzazione dei progetti associativi.

Il segretario cura la verbalizzazione delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, la tenuta dei libri sociali, della contabilità e della corrispondenza associativa.

Articolo IX

(Presidente)

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con il relativo potere di firma.

Il presidente è in carica per il tempo di tre anni, può essere rieletto e ha diritto di non accettare o rinunciare in ogni momento all’incarico.

Il presidente predispone il bilancio o rendiconto consuntivo, convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e riferisce all’assemblea ed al consiglio direttivo in merito all’attività dell’Associazione e al proprio operato.

Articolo X

(Vice presidente)

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni caso di impedimento o di assenza temporanei.

Il vice presidente è eletto tra i membri del consiglio, è in carica per il tempo di tre anni, può essere rieletto e ha diritto di non accettare o rinunciare in ogni momento all’incarico.

Articolo XI

(Organo di controllo e revisore legale dei conti)

L’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono nominati nei casi in cui ne faccia obbligo il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

L’organo di controllo ha composizione monocratica ed è disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Qualora istituito, il revisore dei conti esercita il controllo contabile dell’Associazione.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la qualità di associato, è conferito ad un professionista iscritto nel corrispondente registro, ha durata fino all’approvazione del bilancio, è rinnovabile e può essere revocato solo per giusta causa.

Il revisore dei conti può procedere ad ispezioni e richiedere agli organi dell’Associazione tutte le informazioni e i documenti utili allo svolgimento del proprio compito.

Il revisore dei conti riferisce il proprio operato ed esprime i propri giudizi all’assemblea mediante relazione scritta.

L’organo di controllo e il revisore legale dei conti curano la tenuta dei propri libri.

Articolo XII

(Bilancio, entrate e patrimonio)

L’esercizio economico dell’Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione redige il bilancio di esercizio, ricorrendone le condizioni in forma di rendiconto per cassa o di bilancio sociale, e ne cura il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nei casi previsti, in osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. conferimenti volontari degli associati;

b. elargizioni liberali;

c. donazioni, eredità e legati;

d. erogazioni e finanziamenti ad opera di enti pubblici e privati;

e. redditi derivanti dal patrimonio;

f. utili o avanzi di gestione;

g. ogni entrata concorrente ad incrementare l’attivo sociale altrimenti prodotta nel perseguimento del fine solidaristico dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria senza scopo di lucro, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione non distribuisce, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo XIII

(Durata, scioglimento e liquidazione)

La durata dell’Associazione è indeterminata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea in sede straordinaria che provvede alla nomina di un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’assemblea in sede straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo XIV

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto è fatto rinvio alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

FIRMATI:

ROBERTO BORASIO

GIOVANNA IOLI NOTAIO


Statuto 30 ottobre 2020 - Adeguamento Normativa Enti del Terzo Settore e Nuova Sede Legale


Statuto 16 settembre 2011





 
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